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Con la legge di bilancio arriva la conferma: anche per il 2024, via libera alla rivalutazione di terreni e partecipazioni tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 16 per cento (anziché del 26%). Necessario effettuare il pagamento e ottenere perizia giurata entro il 30 giugno. 

È confermata la facoltà di rivalutare i costi o i valori d’acquisto delle partecipazioni, sia negoziate che non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, così come dei terreni edificabili e agricoli posseduti al 1° gennaio 2024.

Questa misura, introdotta nel 2002, viene prorogata di anno in anno. Il termine per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva al 16% e ottenere la perizia giurata è fissato al 30 giugno prossimo. È ancora possibile optare per il pagamento in tre rate.

Quali sono le partecipazioni rivalutabili

  • partecipazioni rappresentate da titoli (azioni) quotati e non;
  • le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);
  • i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

 Per far sì che si possa beneficiare della rivalutazione per il 2024, è necessario che:

  • la partecipazione sia iscritta a bilancio al 1 gennaio 2024;
  • si sia in possesso di una perizia di stima della partecipazione dei terreni
  • il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero del suo ammontare, o pari alla prima delle tre rate di pari importo (in caso di rateazione)

 Il termine è il 30 giugno 2024.

Rivalutazione di Terreni e Partecipazioni: Calcolo dell’imposta sostitutiva e del versamento rateale 

Nel contesto delle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni, il calcolo dell’imposta sostitutiva rimane invariato e segue le disposizioni stabilite anche dal DL Energia.

Calcolo sull’intero valore della perizia:

  • L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sull’intero valore determinato dalla perizia. Questo principio è stato ribadito nella circolare 1/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
  • Il versamento dell’imposta sostitutiva produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell’intera somma entro il 30 giugno 2024.
  • Nel caso di pagamento rateale, è possibile suddividere l’imposta in tre rate annuali di uguale importo. È importante notare che, a partire dalla seconda rata, si applicheranno degli interessi pari al 3% annuo, computati dalla medesima data di scadenza.

Utilizzo del valore normale:

  • In alternativa al calcolo basato sulla perizia di stima, è consentito utilizzare il valore normale determinato secondo le disposizioni dell’articolo 9, comma 4, lettera a) del TUIR.
  • Questo valore normale è determinato con riferimento al mese di dicembre 2023 e deve essere soggetto a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Tale imposta è calcolata sulla base della media aritmetica dei
  • prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 per le quote e i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Rivalutazione di Terreni e Partecipazioni: Effetti della proroga

Sulla questione degli effetti derivanti dalla proroga e dalla riapertura dei termini di rivalutazione per il 2024, è importante considerare quanto stabilito dall’articolo 5, comma 6 della Legge 448/2001. Secondo quanto stabilito, l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non consente il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’articolo 68 del TUIR.

Ciò significa che non si applica la disposizione che consente di compensare le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.

Nel caso in cui il valore di mercato risulti inferiore a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente, non è necessario procedere alla rideterminazione del costo. La vendita della partecipazione ad un valore inferiore a quello della perizia non comporta la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.

La riapertura dei termini di rivalutazione preserva la contendibilità delle PMI favorendone la permanenza sul mercato. Inoltre, fornisce un impulso alle operazioni di riorganizzazione aziendale e al passaggio generazionale delle imprese di tipo family business. La scelta di utilizzare come data di riferimento il 1° gennaio 2024 presenta il vantaggio di consentire l’utilizzo del bilancio di esercizio senza la necessità di predisporre un infrannuale.

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