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Legge di Bilnacio 2024. In data 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Di seguito una sintesi delle principali novità.

Legge di Bilancio 2024: INTERESSE GENERALE

Cessioni di fabbricati con interventi superbonus – Plusvalenza

Per la legge di Bilancio 2024, le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, rientrano tra i redditi diversi per l’intero importo realizzato.

Sono esplicitamente esclusi gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Locazioni brevi

Dal 2024 la cedolare secca in caso di locazioni brevi (inferiori a 30 giorni senza obbligo di registrazione dei contratti) sarà soggetta all’aliquota del 26%.

L’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

Nulla cambia per le locazioni superiori a 30 giorni.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

Anche per il 2024 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Redditi lavoro dipendente e assimilati

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

  • 000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.

Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore

L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:

  • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Rispetto al 2022 e al 2023, l’esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima

Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli

Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  • Lavoratrici con tre o più figli: per i periodi di paga dal 2024 al 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’inva­li­di­tà, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
  • Lavoratrici con due figli: in via sperimentale, solo per il 2024, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Resta fermo l’esonero della quota IVS del 6% o del 7%

Proroga per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa ed estensione alle famiglie numerose

Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Per il 2024 rientrano tra le categorie prioritarie per l’accesso al fondo di garanzia anche le famiglie con più di tre figli a determinate condizioni economiche.

Congedo parentale

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di con­gedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità più elevata, pari:

  • all’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
  • al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all’80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino

Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE

Viene introdotta relativamente alla determinazione dell’ISEE, l’esclusione fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Aliquota IVA prodotti prima infanzia e igiene femminile

È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per i prodotti prima infanzia (latte in polvere, farine, semole, semolini…) e per i prodotti destinati all’igiene femminile (assorbenti, tamponi, coppette mestruali…).

E’ innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Riduzione del canone RAI

Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024.

Bonus asili nido

Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l’importo del bonus in esame per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”).

Congedo Parentale

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità più elevata, pari:

  • all’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
  • al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il

solo anno 2024 all’80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

  • 000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Legge di Bilancio 2024: SOCIETA’ IMPRESE e PROFESSIONISTI

Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per F24 con compensazioni/introduzione di un termine iniziale

Viene introdotto l’obbligo di ulizzare esclusivamente i servizi telematici dall’AdE per l’utilizzo in compensazione, oltre che dei crediti erariali, ANCHE dei contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024.

La compensazione di crediti INPS, di qualsiasi importo e natura, può essere effettuata:.

  • dai datori di lavoro non agricoli: dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione dell’UNIEMENS o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
  • dai lavoratori autonomi iscritti ad Artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata: può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti INAIL può essere effettuata dal momento in cui il credito risulti registrato dall’istituto.

In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

Esclusa la compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori a 100mila euro dal 01.07.2024, anche se dilazionati.

Misure in materia di rischi catastrofali

Le imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese devono, entro il 31 dicembre 2024, stipulare un’assicurazione a copertura dei danni a beni quali terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature commerciali e industriali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. La polizza deve contenere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. Non sono previste sanzioni per la mancata stipula della polizza ma l’inadempimento può essere discriminante nell’assegnazione di aiuti, contributi sovvenzioni ecc.

Regolarizzazione del magazzino

  • A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:
  • sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

Interventi “edilizi” – aumento della ritenuta sui bonifici parlanti.

A decorrere dall’01.03.2024 la ritenuta d’acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8 % all’11%.

Proroga dell’ISCRO per il 2024

Si riconosce ancora per tutto il 2024 l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata in via sperimentale a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.

La domanda di accesso all’ISCRO va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.

L’erogazione dell’indennità in argomento è condizionata alla partecipazione, da parte dei percettori, a percorsi di aggiornamento professionale.

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