Cosa significa “nullità del bilancio”?
Il bilancio d’esercizio è molto più di un mero adempimento burocratico: è il documento con cui una società “dichiara” al mondo — soci, creditori, fisco, banche — com’è messa dal punto di vista economico e finanziario. Deve essere redatto in modo veritiero, corretto e trasparente, seguendo i principi stabiliti dal Codice Civile (art. 2423 e seguenti, estesi anche alle S.r.l. tramite l’art. 2478 bis).
Quando il bilancio riporta dati falsi, omette informazioni rilevanti, o costruisce una realtà di comodo, viene meno la sua funzione informativa. E qui entra in gioco la nullità: un vero e proprio colpo di spugna giuridico, che cancella sia il bilancio che la delibera con cui è stato approvato. In pratica, è come se quell’approvazione non fosse mai esistita. La società torna al punto di partenza e, spesso, finisce dritta in tribunale.
Perché sì: giocare con i numeri può costare caro.
Il contesto
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 510/2025, ha dichiarato la nullità della delibera assembleare del 28 giugno 2021 con cui la società consortile T.R.C. – Trasporti Regionali Calabresi soc. cons. a r.l. aveva approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Al centro della controversia: l’inserimento in bilancio di un credito ritenuto insussistente nei confronti della consorziata Francesco Perrone S.r.l.
I fatti: una “scatola vuota” e un credito conteso
La Francesco Perrone S.r.l., originaria concessionaria di autolinee, aveva costituito insieme ad altri soggetti la società consortile TRC, creata su impulso della Regione Calabria per gestire il regime transitorio del trasporto pubblico locale. La TRC, tuttavia, era priva di dipendenti, mezzi e autonomia gestionale: un contenitore formale per esigenze burocratiche.
Nel tempo, la Perrone S.r.l. ha ottenuto dalla Regione un rimborso per incrementi retributivi (anni 2004–2011), liquidato tramite decreto ingiuntivo, per un importo di oltre 150.000 euro. La TRC, però, ha sistematicamente indicato in bilancio quel credito come proprio, classificandolo tra le attività (crediti verso consorziati) e operando trattenute indebite nei confronti della consorziata.
Le pronunce precedenti: una linea netta
Il Tribunale ha ricordato come già diverse sentenze — tra cui la n. 1904/2018 e la n. 1043/2021 — avessero accertato l’insussistenza del credito vantato da TRC. In particolare, il giudicato formatosi ha escluso la spettanza delle somme alla consortile, attribuendole in via esclusiva alla Perrone S.r.l.
Nonostante ciò, la TRC ha continuato ad approvare bilanci che riportavano lo stesso importo, modificandone solo la voce (da “credito” a “fondo rischi e oneri”) senza stralciare effettivamente la posta.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha stabilito che:
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L’appostazione del credito in bilancio, nonostante l’assenza di un titolo legittimo, rappresenta una violazione dei principi di veridicità e correttezza ex art. 2423 c.c., applicabili anche alle S.r.l. ai sensi dell’art. 2478 bis c.c.
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L’assemblea era pienamente consapevole dell’insussistenza del credito, come risulta dal verbale in cui alcuni soci hanno richiamato le precedenti sentenze sfavorevoli a TRC.
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Il revisore contabile, nel suo parere, ha espresso una “dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio” a causa della mancanza di elementi probatori sufficienti e della violazione delle tempistiche di approvazione del progetto di bilancio.
Pertanto, la delibera assembleare del 28 giugno 2021 è stata dichiarata nulla per mancanza di veridicità del bilancio, con condanna della TRC al pagamento delle spese di giudizio e rigetto della domanda riconvenzionale.
Perché questo caso è importante
Questa pronuncia riafferma un principio fondamentale: il bilancio di esercizio non può essere utilizzato come strumento per legittimare operazioni contabili distorte, nemmeno in contesti consortili o in presenza di rapporti articolati tra soci.
Chi redige e approva un bilancio è chiamato a garantire non solo la coerenza contabile, ma soprattutto la verità sostanziale dei dati, pena la nullità dell’intero documento e delle delibere connesse.
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