Nel 2026 il sismabonus resta operativo.
Ma, come per le altre detrazioni edilizie, non è più uno strumento “neutro”: abitazione principale, tipologia di immobile e prospettiva temporale fanno la differenza.

Chi interviene oggi deve sapere non solo cosa vale nel 2026, ma anche cosa cambierà dal 2028. E il cambiamento, soprattutto per le imprese, non è marginale.

Sismabonus ordinario: percentuali e limiti

Il sismabonus (art. 16 D.L. 63/2013) si applica agli interventi antisismici eseguiti su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Possono beneficiarne:

  • soggetti IRPEF;
  • soggetti IRES;
  • proprietari o titolari di diritti reali;
  • anche per immobili strumentali, merce o patrimoniali.

Nel 2026 le aliquote sono differenziate:

  • 50% per interventi sull’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale di godimento;
  • 36% negli altri casi.

Il limite massimo di spesa resta 96.000 euro per unità immobiliare, con ripartizione della detrazione in 10 quote annuali.
È un impianto coerente con quello delle ristrutturazioni: incentivo più forte sulla prima casa, più contenuto altrove.

Sismabonus acquisti: quando riguarda chi compra

Una disciplina particolare è quella del cosiddetto sismabonus acquisti.

Si applica nei casi di:

  • demolizione e ricostruzione di interi edifici,
  • interventi effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione,
  • successiva vendita dell’immobile entro 30 mesi dalla fine dei lavori.

In questo caso, il beneficio spetta all’acquirente dell’unità immobiliare.

Anche qui valgono:

  • il limite di spesa di 96.000 euro,
  • la ripartizione in 10 anni,
  • la differenziazione dell’aliquota in base alla destinazione ad abitazione principale nel 2026.

Per chi acquista immobili oggetto di interventi antisismici, la verifica preventiva diventa essenziale: non basta che l’edificio sia stato ricostruito, devono essere rispettati tutti i requisiti formali e temporali.

Il nodo 2028: cosa cambia per le imprese

Un elemento che spesso passa in secondo piano riguarda il futuro prossimo.
Dal 2028, le spese sostenute da imprese per interventi antisismici su immobili strumentali non beneficeranno più di alcuna detrazione.
Non è un dettaglio tecnico, è un cambio di scenario.
Chi sta valutando interventi su capannoni, immobili produttivi o strutture aziendali dovrebbe considerare il 2026 e il 2027 come una finestra temporale utile, prima della chiusura definitiva dell’agevolazione in questo ambito.

Superbonus antisismico: ambito ormai ristretto

Il Superbonus, per quanto riguarda gli interventi antisismici, nel 2026 sopravvive solo in contesti molto specifici:

  • territori colpiti da eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria);
  • interventi legati alla ricostruzione;
  • opzione per sconto in fattura o cessione del credito nei limiti delle risorse disponibili.

Non è più uno strumento generalizzato. È una misura circoscritta, con fondi limitati e condizioni stringenti.
Chi opera fuori da quei contesti deve fare riferimento esclusivamente al sismabonus ordinario.

Non solo percentuali: il tema della capienza

Anche per il sismabonus vale la regola ormai costante del 2026:
la percentuale indicata dalla norma non coincide automaticamente con il beneficio effettivo.

Occorre verificare:

  • la capienza fiscale del contribuente;
  • l’eventuale applicazione dei limiti per redditi elevati;
  • la sostenibilità della detrazione su un arco di 10 anni.

Un intervento strutturale è, per definizione, un investimento importante. Affrontarlo contando su una detrazione “teorica” può portare a errori di pianificazione finanziaria non trascurabili.
Nel prossimo articolo affronteremo il tema della cosiddetta “tagliola” per i redditi superiori a 75.000 euro: un meccanismo che può incidere in modo significativo sull’effettiva fruizione delle detrazioni edilizie.

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Con lavori di questo tipo, improvvisare non è un’opzione.

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