Dopo la panoramica generale (se ve la siete persa potete leggerla qui), è il momento di andare al punto: quanto si detrae davvero nel 2026 per ristrutturazioni ed efficientamento energetico?

La risposta non è unica.
E non potrebbe esserlo.

Dipende da:

  • tipologia di intervento,
  • immobile interessato,
  • qualifica del contribuente,
  • destinazione ad abitazione principale.

Ed è proprio su quest’ultimo elemento che si gioca la differenza più rilevante. Nel 2026 il sistema premia in modo chiaro chi interviene sulla propria prima casa, mentre riduce progressivamente l’intensità dell’incentivo sugli altri immobili.

Ristrutturazioni edilizie: il 50% non è per tutti

La detrazione per ristrutturazioni (art. 16-bis TUIR) nel 2026 mantiene un’impostazione chiara:

  • 50% per interventi sull’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale di godimento;
  • 36% negli altri casi.

Il limite massimo di spesa resta 96.000 euro per unità immobiliare, con ripartizione in 10 quote annuali di pari importo.

Questo significa che, a fronte della spesa massima, la detrazione complessiva può arrivare fino a 48.000 euro (nel caso del 50%), ma distribuita in un arco temporale lungo. È un aspetto da non sottovalutare in termini di pianificazione finanziaria.

È importante sottolinearlo:
non basta che l’immobile sia “una casa”. Deve essere abitazione principale, con i requisiti richiesti dalla normativa, e la titolarità (proprietà o diritto reale di godimento) deve sussistere al momento dell’avvio dei lavori o del sostenimento della spesa, se precedente.

Sugli immobili diversi dalla prima casa, la detrazione scende. E nel 2027 scenderà ulteriormente. Il trend è evidente: il legislatore sta accompagnando il sistema verso una progressiva riduzione dell’incentivo generalizzato.

Attenzione alle esclusioni

Dal 2025 non sono più agevolabili gli interventi consistenti nella nuova installazione o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Non è un dettaglio tecnico: è una scelta precisa in chiave ambientale ed energetica.

Chi programma lavori sull’impianto termico deve verificare con attenzione che la soluzione scelta rientri tra quelle ancora ammesse, anche perché l’errore su questo punto può compromettere l’intero impianto della detrazione.

Restano invece agevolabili, tra gli altri:

  • microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili);
  • generatori a biomassa;
  • pompe di calore ad assorbimento a gas;
  • sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e progettati per funzionare congiuntamente.

In altre parole: l’efficientamento sì, ma con una direzione tecnologica ben definita.

Ecobonus 2026: doppia velocità e limiti tecnici

Anche l’ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013) prosegue nel 2026, ma con una struttura a “doppio binario”:

  • 50% per interventi sull’abitazione principale;
  • 36% negli altri casi.

La ripartizione resta in 10 quote annuali, mentre i limiti di spesa variano in base alla tipologia di intervento (coibentazioni, serramenti, schermature solari, impianti, ecc.) e sono stabiliti dai decreti tecnici di riferimento.

Un aspetto spesso trascurato riguarda i soggetti beneficiari: l’ecobonus può riguardare anche immobili strumentali o d’impresa. Tuttavia, a partire dal 2028, per gli immobili strumentali delle imprese non sarà più riconosciuta alcuna detrazione.

Il messaggio è chiaro: chi deve programmare interventi su immobili aziendali ha una finestra temporale limitata.

Abitazione principale: quando spetta davvero la maggiorazione?

La maggiorazione dell’aliquota (50% nel 2026) spetta solo se ricorrono condizioni precise:

  • il contribuente deve essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento;
  • l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale entro il termine dei lavori;
  • la maggiorazione vale anche per le pertinenze.

Non è sufficiente essere familiare convivente o semplice detentore: in quei casi, l’aliquota maggiorata non si applica.

In caso di interventi su parti comuni condominiali, la maggiorazione spetta sulla quota imputata al singolo condomino, se quest’ultimo possiede i requisiti soggettivi richiesti.

E se si interviene su più immobili nello stesso anno?
La maggiorazione si applica solo alla propria abitazione principale. Non è possibile “estendere” il beneficio rafforzato ad altri immobili, anche se nello stesso periodo d’imposta.

Ristrutturazioni ed Ecobonus 2026: Il vero nodo è la convenienza effettiva

Le percentuali, da sole, raccontano solo una parte della storia.

Nel 2026 diventa centrale valutare:

  • capienza fiscale disponibile;
  • eventuali limiti legati al reddito complessivo;
  • distribuzione della detrazione su 10 anni;
  • coordinamento con altri oneri detraibili già presenti in dichiarazione.

Un intervento al 50% può sembrare molto conveniente. Ma se la detrazione viene ridotta per effetto dei limiti sui redditi più elevati, oppure se la capienza fiscale non è sufficiente ad assorbire le rate annuali, il beneficio reale può risultare inferiore alle aspettative.

Ecco perché oggi la domanda corretta non è:
“Quanto è la percentuale?”

Ma piuttosto:
“Quanto recupererò davvero, anno per anno, nella mia situazione concreta?”

Nel prossimo articolo analizzeremo il bonus mobili e le novità sugli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, due ambiti che nel 2026 cambiano più di quanto sembri.

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