L’art. 4 del DL 145/2023 (c.d. “collegato” al Ddl. di bilancio 2024) ha stabilito al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto dalle persone fisiche al ricorrere di determinati requisiti.
Ambito temporale
Per espressa disposizione normativa, la misura è applicabile al solo periodo d’imposta 2023.
Ambito soggettivo
Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Inoltre, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103,00 euro. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti.
Ambito oggettivo
L’art. 4 del DL 145/2023 richiama l’acconto “dovuto in base alla dichiarazione dei redditi“.
Dovrebbero quindi rientrare nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.
Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:
- l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
- l’’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
- l’IVIE;
- l’IVAFE;
- l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
- l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.
Tutte le citate imposte sono, infatti, liquidate nel modello REDDITI.
Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL
Per espressa previsione normativa, dalla proroga sono esclusi:
- i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.
Facoltà di rateizzare i versamenti
Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile) (ex artt.20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21.5.2009).
Hai bisogno di ulteriori informazioni in merito? Contattaci subito!