La stagione della “vendita informale” sulle piattaforme digitali è finita.
Dal 2023 la direttiva DAC7, recepita in Italia con il D.Lgs. 32/2023, ha introdotto un sistema di controllo automatizzato che permette all’Agenzia delle Entrate di conoscere — senza accertamenti preliminari — i dati di chi vende online tramite Vinted, eBay, Etsy, Subito, Airbnb e piattaforme analoghe.

Questo meccanismo, combinato con gli orientamenti della Cassazione, ridisegna completamente gli obblighi per i venditori e le responsabilità per noi studi professionali.

DAC7 in concreto: come funziona davvero

I gestori delle piattaforme digitali devono identificare i venditori, verificare i loro dati e trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate una serie di informazioni precise.

Le soglie che fanno scattare il reporting

Vengono comunicati i dati dei venditori che superano:

  • 30 operazioni annue, oppure
  • 2.000 euro di compensi complessivi.

Basta una delle due condizioni.
E non serve che il venditore abbia partita IVA: il flusso parte comunque.

Quali dati vengono trasmessi

Le piattaforme comunicano:

  • anagrafica e codice fiscale del venditore;
  • numero totale delle operazioni concluse;
  • importi incassati;
  • conti di accredito;
  • eventuali commissioni trattenute.

Il risultato? Un quadro fiscale completo, che permette all’Agenzia delle Entrate di valutare in autonomia se l’attività è occasionale o abituale.

Controlli data-driven: il nuovo modo dell’Agenzia di ricostruire i redditi

I dati DAC7 confluiscono nel sistema europeo CCN, dove vengono incrociati con banche dati nazionali, flussi bancari, movimenti digitali e perfino i numeri degli annunci pubblicati.

L’Agenzia potrà analizzare automaticamente:

  • il volume delle vendite;
  • la frequenza delle transazioni;
  • la provenienza dei pagamenti;
  • la regolarità dei flussi.

Se i numeri indicano sistematicità, l’attività viene considerata impresa, con le relative implicazioni fiscali.

Cosa può arrivare al contribuente

  • invito a comparire (art. 32 DPR 600/73);
  • questionario DAC7;
  • accertamento sintetico fondato sugli incassi;
  • recuperi d’imposta e sanzioni per mancanza di partita IVA.

Non è più necessario scoprire il contribuente tramite controlli “tradizionali”: è il sistema che lo segnala.

Cosa significa per noi studi professionali

La DAC7 apre un nuovo fronte operativo, che richiede un approccio molto più strutturato rispetto al passato.

1. Monitorare attivamente i clienti che vendono online

Dobbiamo inserire nei nostri processi una fase di analisi preventiva:

  • numero delle operazioni;
  • importi ricevuti;
  • prove di occasionalità o di abitualità;
  • utilizzo di più piattaforme.

2. Valutare il rischio fiscale caso per caso

Le soglie non sono la linea di confine dell’impresa: sono solo il punto in cui scatta la comunicazione.
L’abitualità può emergere anche sotto i 2.000 euro o con meno di 30 operazioni, se l’attività è sistematica.

3. Integrare strumenti digitali e dashboard delle piattaforme

Molti provider mettono già a disposizione report dettagliati che possono aiutarci a:

  • ricostruire il profilo dell’attività;
  • verificare l’evoluzione dei volumi;
  • anticipare possibili segnalazioni.

4. Accompagnare i clienti nella regolarizzazione

A seconda della situazione:

  • apertura IVA in regime forfettario;
  • dichiarazione integrativa;
  • ravvedimento operoso;
  • predisposizione della documentazione che dimostra l’occasionalità.

5. Prepararsi all’accertamento digitale

Gli algoritmi incrociano dati molto più velocemente di quanto si possa contestare a posteriori.
Per questo è fondamentale arrivare preparati: tracciabilità dei flussi, descrizione dei beni, motivazioni dell’occasionalità.

 

Casistiche operative: come cambia l’inquadramento

Ecco alcuni scenari tipici tratti dall’esperienza professionale e coerenti con il perimetro delineato dalle nuove norme:

🔹 Vendita sporadica di capi personali su Vinted (< 2.000 € e meno di 10 transazioni)

→ Possibile cessione di beni personali non imponibile.

🔹 Vendita mensile di articoli acquistati per rivendere

→ Reddito d’impresa con obbligo IVA e contabilità.

🔹 Attività continuativa su più piattaforme (eBay + Etsy)

→ Impresa commerciale ai sensi dell’art. 2082 c.c.

🔹 Produzione e vendita di articoli artigianali

→ Impresa artigiana, iscrizione CCIAA e gestione INPS.

🔹 Vendite tramite piattaforme estere (es. Etsy EU)

→ Obblighi IVA intracomunitari e registrazione VIES.

Il denominatore comune è semplice: dove c’è abitualità, c’è impresa.

Conclusione

DAC7 segna l’inizio di una fiscalità digitale completamente nuova.
Le piattaforme diventano “fornitori di dati” e gli accertamenti non partono più da sospetti, ma da algoritmi.

Per i contribuenti, questo richiede consapevolezza.
Per noi professionisti, rappresenta una nuova occasione di specializzazione: analisi dei flussi, compliance preventiva, gestione dei rischi e supporto digitale.

Come possiamo supportarti

Verifichiamo insieme i tuoi dati, analizziamo le soglie DAC7, identifichiamo eventuali rischi di abitualità e predisponiamo le azioni necessarie: monitoraggio, regolarizzazione o apertura della partita IVA.
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