Quando si parla di marchi, prima o poi la domanda arriva sempre lì: se una persona fisica cede un marchio di cui è titolare, il corrispettivo è tassabile oppure no?
Per anni la risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata piuttosto netta (e piuttosto comoda): sì, è reddito imponibile. Una posizione sostenuta anche quando la norma non brillava per chiarezza applicativa.

Una recente sentenza, però, rimette le cose al loro posto.
E no, non è una sfumatura interpretativa per addetti ai lavori: è un cambio di prospettiva che può incidere concretamente su molte operazioni di valorizzazione dei marchi.

Il caso: marchio personale, società coinvolta, Fisco all’attacco

La vicenda nasce da una situazione tutt’altro che rara nel mondo imprenditoriale.
Un contribuente, persona fisica, è titolare personale di alcuni marchi utilizzati da una società di cui è socio e amministratore. In un’operazione più ampia, cede una quota dei marchi a una società estera, che contestualmente acquisisce anche una partecipazione nella società italiana.

Elemento chiave: i corrispettivi sono distinti.
Uno per le quote societarie, uno per i marchi. Nessuna confusione contabile, nessun prezzo “omnicomprensivo”.

L’Agenzia delle Entrate, però, prova comunque a colpire il valore dei marchi, qualificando l’importo come reddito diverso ex art. 67 TUIR.
Una tesi che non convince né i giudici di primo grado né quelli d’appello.

La posizione dei giudici: il marchio è un diritto, non una prestazione

Il cuore della decisione è tanto semplice quanto scomodo per il Fisco:
la cessione di un marchio da parte della persona fisica non rientra in alcuna categoria reddituale prevista dal TUIR.

Il motivo è strutturale, non formale.
Il marchio è un diritto di proprietà industriale, che attribuisce al titolare il potere esclusivo di utilizzarlo e di disporne. Quando questo diritto viene ceduto – in tutto o in parte – il titolare se ne spoglia definitivamente.

Il corrispettivo percepito non remunera:

  • un’attività svolta,
  • un servizio reso,
  • un obbligo assunto.

È semplicemente il prezzo di vendita di un diritto. E questo, nel nostro sistema tributario, fa tutta la differenza del mondo.

Perché l’art. 67 TUIR non regge (e non può essere stiracchiato)

L’Agenzia delle Entrate ha provato a ricondurre l’operazione alla categoria dei redditi diversi, sostenendo che si trattasse di un “obbligo di permettere”.
Una forzatura che i giudici smontano senza troppi giri di parole.

L’elenco dei redditi diversi previsto dall’art. 67 TUIR è tassativo.
Non è una clausola di chiusura da utilizzare quando non si sa bene dove collocare un’operazione.

Nel caso dell’“obbligo di permettere”, il titolare conserva il diritto e consente a terzi di utilizzarlo (come avviene nelle licenze).
Nella cessione, invece, il diritto viene trasferito e il cedente perde ogni potere sul marchio.

Confondere le due fattispecie significa confondere licenza e vendita. E dal punto di vista fiscale, non sono parenti nemmeno lontani.

Attenzione: il marchio personale non diventa reddito d’impresa per magia

Altro passaggio fondamentale della sentenza riguarda il tentativo, piuttosto frequente, di “trascinare” il marchio nel reddito d’impresa.
I giudici sono chiari: se il marchio è intestato alla persona fisica, non può essere automaticamente collegato al reddito della società che lo utilizza.

Il fatto che una società sfrutti economicamente il marchio non trasforma il titolare in imprenditore per osmosi fiscale.
Serve un presupposto giuridico, non una scorciatoia interpretativa.

Una pronuncia che pesa (e non poco)

La decisione si pone in evidente contrasto con l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che da anni considera imponibili le cessioni di marchi da parte di privati sulla base di letture estensive dell’art. 67 TUIR.

L’impatto potenziale è rilevante soprattutto nei settori in cui:

  • i marchi vengono spesso creati dai fondatori a titolo personale,
  • la valorizzazione avviene tramite cessioni, joint venture o ingressi di investitori.

In questi casi, la sentenza legittima l’esclusione dal reddito della cessione del marchio, se effettuata dal titolare persona fisica al di fuori di un’attività d’impresa o professionale.

In sintesi

La cessione di un marchio da parte della persona fisica, se avviene fuori dall’esercizio di impresa o di lavoro autonomo, non genera reddito imponibile.
Una conclusione che fa discutere, ma che poggia su una lettura rigorosa della norma e sulla natura giuridica del marchio.

Come sempre, però, il confine è sottile e gli errori si pagano cari.

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