Negli ultimi anni il legislatore ha voluto portare ordine e trasparenza in un ambito spesso lasciato in ombra: quello delle mance.
Oggi, per i lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione, le somme ricevute dai clienti a titolo di liberalità possono beneficiare di una tassazione sostitutiva del 5%, che semplifica la gestione e riduce il peso fiscale per lavoratori e datori di lavoro.
Vediamo nel dettaglio a chi si applica il regime, quali sono i limiti e quali effetti produce sul reddito.
Il riferimento normativo
La disciplina è contenuta nei commi 58-62 dell’articolo 1 della legge 197/2022, modificati successivamente dalla legge 207/2024, che hanno introdotto una tassazione agevolata per le somme destinate a titolo di liberalità ai lavoratori del settore privato impiegati in:
- strutture ricettive (come definite dal D.Lgs. 79/2011, includendo hotel, agriturismi, B&B, villaggi turistici, campeggi);
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 5 della legge 287/1991 (ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, ecc.).
Le mance, quindi, costituiscono reddito di lavoro dipendente, ma possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali locali pari al 5%, entro determinati limiti.
Chi può beneficiare della tassazione agevolata
Il regime sostitutivo spetta ai lavoratori del settore privato impiegati in strutture ricettive o ristorative, compresi i dipendenti di agenzie di somministrazione che prestano servizio presso tali strutture.
L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 7/2025, ha infatti chiarito che il beneficio vale anche per chi opera tramite un fornitore esterno, purché le somme siano tracciabili e comunicate correttamente tra datore di lavoro e struttura erogatrice.
Limiti reddituali e importi agevolabili
Per poter usufruire dell’aliquota ridotta, il lavoratore deve aver percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente non superiore a:
- 50.000 euro fino al 31 dicembre 2024;
- 75.000 euro dal 1° gennaio 2025.
Le mance agevolabili sono soggette a imposta sostitutiva fino al 25% del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore fino al 2024, e fino al 30% dal 2025.
L’eventuale parte eccedente resta soggetta a tassazione ordinaria IRPEF.
Effetti contributivi e fiscali
Le mance assoggettate al regime sostitutivo:
- non concorrono al calcolo dei contributi INPS e dei premi INAIL;
- non rilevano ai fini del TFR;
- sono invece considerate nel reddito per la determinazione delle detrazioni IRPEF, dell’ISEE e di altri benefici basati su requisiti reddituali.
Questo significa che la tassazione agevolata semplifica gli adempimenti ma mantiene un legame con le altre grandezze fiscali e sociali del lavoratore.
Un regime premiante per trasparenza e tracciabilità
Il legislatore ha voluto incentivare l’emersione delle mance, in particolare di quelle pagate con strumenti elettronici, favorendo la tracciabilità dei flussi e una gestione più chiara dei compensi accessori.
Allo stesso tempo, la misura si traduce in un vantaggio economico per i lavoratori e in una semplificazione per i datori di lavoro, che possono applicare l’imposta sostitutiva in busta paga senza ulteriori adempimenti complessi.
Mance e tassazione agevolata: in conclusione
La tassazione agevolata delle mance è un tassello importante nel percorso di modernizzazione del settore turistico-ricettivo: premia la correttezza e la trasparenza, valorizza il lavoro e consente di gestire un elemento tradizionalmente “informale” con regole chiare e vantaggiose per tutti.
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